Il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 (c.d. “Decreto Lavoro”) contiene,
tra le tante norme destinate alla promozione dell’occupazione e della coesione
sociale, anche alcuni interventi significativi in tema di start-up innovative.
Questi interventi sono essenzialmente finalizzati a rendere meno
stringenti i requisiti che le start-up devono soddisfare per accedere al regime
di favore. Per una overview di questi
requisiti prima del Decreto, vi rimandiamo al Q&A del 13 febbraio 2013 al
seguente link http://www.startuplex.com/p/startup.html.
Innanzitutto, il Decreto ha abrogato il requisito per cui la
maggioranza del capitale e dei diritti di voto in assemblea deve, al momento
della costituzione della start-up e per i 24 mesi successivi, essere detenuta
da persone fisiche. Questo consentirà alle società e alle altre persone
giuridiche di detenere partecipazioni di maggioranza nelle start-up innovative anche
nei primi due anni di vita, ampliando così la platea di soggetti che potranno
lanciare nuove iniziative imprenditoriali di carattere innovativo.
In secondo luogo, il Decreto attua un generale “ammorbidimento” dei tre
requisiti “alternativi”, che devono essere soddisfatti (uno su tre) per poter
accedere al regime di favore. Tali requisiti riguardano, come noto: (i) gli
investimenti in ricerca e sviluppo, (ii) l’impiego di personale altamente
qualificato e (iii) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale. Per maggiori
dettagli su questi requisiti prima del Decreto vi rimandiamo al Q&A del 13
febbraio 2013 al seguente link http://www.startuplex.com/p/startup.html.
Il Decreto ha ridotto la soglia minima di spese in ricerca e sviluppo dal
20% al 15%, sempre calcolata rispetto al maggior valore tra costo e valore
totale della produzione della start-up.
Per quanto riguarda il requisito dell’impiego di personale altamente
qualificato, viene aggiunta la possibilità di soddisfare questa condizione impiegando
personale in possesso di laurea magistrale per almeno 2/3 della forza lavoro
complessiva, situazione potenzialmente più agevole da realizzare rispetto
all’alternativa dell’impiego di personale con dottorati di ricerca per almeno 1/3 della forza lavoro
complessiva.
Infine, viene estesa la possibilità di soddisfare il requisito della
titolarità di diritti di proprietà intellettuale anche alle ipotesi in cui la start-up
sia titolare di un software originario registrato presso il relativo registro
SIAE. Con questa modifica si mira evidentemente a rendere accessibile il regime
della start-up innovativa anche alle start-up attive nel settore dell’economia digitale
(ad esempio nella produzione di app per tablet e smartphone).
I dati che provengono dalle Camere di Commercio parlano di oltre mille
start-up innovative iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle
Imprese a fine giugno 2013. Le modifiche del Decreto Lavoro fanno ritenere che
questo numero sia destinato a crescere significativamente nei mesi a venire.
Segnaliamo, infine, un’altra buona notizia che riguarda tutte le
start-up e più in generale chi è interessato ad avviare attività
imprenditoriali. Il Decreto ha eliminato per la società a responsabilità
limitata semplificata il requisito per cui i soci devono avere massimo 35 anni
di età, estendendo a tutte le persone fisiche, senza limiti di età, la
possibilità di costituire S.r.l. semplificate (caratterizzate dalla possibilità
di avere capitale sociale pari anche solo a 1 Euro e minori costi di
costituzione). Contestualmente è stata abolita la società a responsabilità
limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.) che era invece destinata a soci
persone fisiche maggiori di 35 anni, ormai uno strumento superfluo visto l’allargamento
delle maglie per accedere alla S.r.l. semplificata.
Il Decreto Lavoro è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013 ed è entrato in
vigore lo stesso giorno. La conversione in legge è attesa entro il 27 agosto
2013 e ovviamente vi terremo aggiornati sulla conversione ed eventuali
modifiche e integrazioni alle norme che interessano le start-up.
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