RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
NELLE START-UP INNOVATIVE: LE NOVITÁ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
La Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha
convertito il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”. Il testo approvato in sede di conversione
ha apportato, tra le altre, alcune modifiche in tema di contratti a termine,
introducendo un regime ancora più flessibile rispetto a quello contenuto nell’originario
decreto. Di seguito, una sintesi delle principali novità in tema di rapporto di
lavoro a termine, che entreranno poi a far parte di una versione aggiornata
delle nostre Q&A:
- somministrazione di lavoro a tempo determinato (o lavoro tramite agenzia): la start-up innovativa, in alternativa
all’assunzione diretta di dipendenti con contratto a termine, potrà farsi inviare
dalle c.d. "agenzie per il lavoro" lavoratori assunti da tali agenzie e poi inviati in
missione presso la start-up (c.d.
"somministrazione di lavoro a tempo determinato"). Come abbiamo
gia' visto per il rapporto di lavoro con contratto a termine (v. Mini Q&A
Labour del 27 novembre 2012), anche per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato, secondo le regole ordinarie, occorrerebbe dimostrare che tale
somministrazione e' giustificata da "ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive". Tuttavia nel caso
delle start-up innovative anche in questo caso tali ragioni sono presunte e
quindi non occorre fornire alcuna giustificazione per avvalersi di questo
strumento. In queste ipotesi dunque il lavoratore presterà
la sua attività in favore della start-up, ma sarà assunto da un’agenzia per il
lavoro che si occuperà della selezione del personale e di tutti gli adempimenti
burocratici connessi all’instaurazione e gestione amministrativa del rapporto
di lavoro. Tra la start-up e l’agenzia per il lavoro dovrà essere sottoscritto
un contratto commerciale (il contrattato di somministrazione), nel quale devono
essere specificati i termini e le condizioni della missione;
- durata minima del contratto di lavoro a termine: viene precisato che per le start-up innovative non vige alcun divieto di
stipula di contratti di lavoro a termine di durata inferiore a sei mesi;
- limitazioni quantitative ai contratti di lavoro a termine: la start-up
innovativa non sarà vincolata ad alcuna delle limitazioni
quantitative,
generalmente espresse in termini percentuali rispetto alla totalità dei
dipendenti impiegati, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per la stipula di contratti
di lavoro a termine. Tale modifica pare certamente opportuna
in quanto eventuali limitazioni avrebbero fortemente limitato la flessibilità
introdotta dalla nuova legge;
- nuovo ruolo per i contratti collettivi
aziendali: anche la contrattazione aziendale, se a ciò delegata dai contratti collettivi, potrà definire i criteri per la determinazione dei minimi retributivi
tabellari e le regole ad hoc per la
gestione del rapporto di lavoro per le start-up innovative.
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