Come sapete il 19
dicembre 2012, è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto
Sviluppo. Ci sembra utile dare ancora qualche informazione sull’applicazione
delle nuove norme per le start-up
innovative. Questa volta ci concentriamo sulle società già costituite al 19 dicembre 2012.
Per beneficiare
del regime delle start-up innovative,
infatti, non è necessario costituire una nuova società; ciò che è importante è
che la società abbia i requisiti della start-up
innovativa e che sia stata costituita entro certi limiti temporali specificati
dalla legge.
Infatti il regime
previsto per le start-up innovative si
applica alle società già costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione (vale a dire il 19 dicembre 2012) per un periodo che
varia a seconda della data di costituzione della società:
·
4 anni dalla data di entrata in
vigore del Decreto (vale a dire il 20 ottobre 2012) se la società è stata
costituita entro i due anni precedenti (ad esempio, ad una società costituita
il 31 gennaio 2012, il regime start-up
si applicherà fino al 20 ottobre 2016)
·
3 anni dalla data di entrata in
vigore del Decreto (vale a dire il 20 ottobre 2012) se la società è stata
costituita entro i tre anni precedenti (ad esempio, ad una società costituita
il 31 gennaio 2010, il regime start-up
si applicherà fino al 20 ottobre 2015)
·
2 anni dalla data di entrata in
vigore del Decreto (vale a dire il 20 ottobre 2012) se è stata costituita
entro i quattro anni precedenti (ad esempio, ad una società costituita il 31
gennaio 2009, il regime start-up si
applicherà fino al 20 ottobre 2014).
Come si vede, forse
per un difetto di coordinamento del testo, una società costituita tra il 20
ottobre e il 19 dicembre non sembra rientrare in nessuna di queste categorie e
pertanto non è chiaro se possa avvalersi delle nuove norme. Speriamo si tratti
di casi di scuola...
Sin qui tutto
chiaro (più o meno...).
Ma facciamo un
esempio pratico: ho una società già costituita entro il “periodo di grazia” dei
4 anni. Che cosa devo fare per beneficiare del regime start-up?
È molto semplice:
·
se la società possiede già tutti i requisiti previsti per le start-up innovative, entro il 18
febbraio 2013 (v. count down in
alto), dovrà depositare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il
quale è iscritta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate che
attesti il possesso di tali requisiti e richiedere l’iscrizione nella sezione
delle start-up innovative.
Per
esempio, presso il Registro delle Imprese di Milano:
o
per l’autocertificazione va
utilizzato questo modulo;
o
per la richiesta di iscrizione
come start-up innovativa occorre
trasmettere il c.d. modello S5, inserendo nel quadro D1,
relativo all'attività prevalente esercitata dall'impresa, una dicitura che
permetta di identificarne la natura di start-up
innovativa (niente panico: chiedete al vostro commercialista).
Dalle
informazioni raccolte, altre Camere di Commercio (ad es. Roma, Torino e Padova)
non sembrano ancora pronte a ricevere la documentazione citata.
·
Se la società non possiede tutti i requisiti previsti per le start-up innovative e intende beneficiare del relativo regime,
dovrà prima compiere tutti i passi necessari ad ottenere i requisiti richiesti,
in modo da poter rendere la dichiarazione entro il termine del 18 febbraio 2013.
Ovviamente sarà importante consultare il vostro commercialista, avvocato e/o
notaio di fiducia per definire tempi e adempimenti.
A
titolo esemplificativo, forniamo sotto alcune indicazioni sugli adempimenti relativi
alle modifiche dell’oggetto sociale.
Il
Decreto prevede che l’oggetto sociale esclusivo o prevalente di una start-up innovativa debba essere “lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”
(v. post dell’11 dicembre 2012 “Alcune
importanti modifiche al Decreto Sviluppo approvate dal Senato”).
§
Tempi indicativi: Per la modifica dell’oggetto sociale è necessaria una deliberazione
dell’assemblea dei soci. I tempi di esecuzione dipendono dalle disposizioni
dello statuto sui tempi di convocazione dell’assemblea e dalla celerità del
notaio nel richiedere l’iscrizione della delibera al Registro delle Imprese (il
notaio ha fino a 30 giorni per questo adempimento).
In assenza di disposizioni particolari in statuto, occorreranno, per la
convocazione dell’assemblea, 15 giorni nel caso di s.p.a. e 8 giorni nel caso di
s.r.l., e, per l’iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese, circa
7 giorni (dipende dai casi ma ci sembra una stima ragionevole).
§
Costi indicativi: (i) 324 euro imposta di registro; (ii) 90 euro diritti; 65 euro
visure. Va inoltre considerato l’onorario del notaio, nell’ordine di alcune
centinaia di euro.
·
Se la società non possiede tutti i
requisiti previsti per le start-up
innovative entro il 18 febbraio 2013, non potrà beneficiare del relativo
regime.